Accesso utente

Richiesta di accesso agli atti e ai documenti amministrativi

Descrizione dell'istanza
Cos'è: 

Accesso agli atti

Per tutelare i propri diritti, il cittadino può chiedere di visionare o estrarre una copia di documenti amministrativi posseduti dalla Pubblica Amministrazione. La Legge 07/08/1990, n. 241 garantisce questo diritto per favorire la partecipazione e per assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’attività amministrativa.

Se l'accesso agli atti richiede una verifica sull'effettivo interesse del richiedente o sull'eventuale presenza di controinteressati, si parla di accesso formale. Se invece non esistono controinteressati si parla di accesso informale.

In ogni caso cittadino deve indicare:

  • gli estremi del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento in cui è inserito, oppure, in caso di mancata conoscenza di essi, tutti gli elementi che ne consentano l'identificazione
  • le modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso, specificando se si tratta di visione, di estrazione di copia o di entrambe oppure di richiesta di copia conforme
  • la motivazione alla base della richiesta e l'interesse connesso all'istanza
  • le modalità di inoltro della documentazione se l’istanza viene accolta: a mano presso l'ufficio competente, per posta elettronica certificata (PEC), per posta all'indirizzo di residenza, via fax.

Il responsabile dell'ufficio valuta se la richiesta è ammissibile: se la risposta è positiva il cittadino può visionare e ottenere copia dei documenti. L'accesso può essere negato quando i dati e le informazioni contenute nell'atto riguardano la riservatezza o la vita privata delle persone oppure quando la motivazione non è ritenuta valida.

Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza
Informazioni sull'istanza
Pagamenti: 

Se si richiede una estrazione di copia in carta semplice è necessario pagare i relativi costi di riproduzione.

Se si richiede una estrazione di copia conforme all'originale, oltre ai costi di riproduzione è necessario acquistare una marca da bollo da 16 € da apporre sulla copia conforme. 

Iter del procedimento: 

Salvo i casi di sospensione o di differimento, il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.            
Il procedimento può essere sospeso per un massimo di dieci giorni quando ci sono controinteressati. In questo caso, la Pubblica Amministrazione che ha ricevuto la richiesta di accesso agli atti è tenuta a dare comunicazione ai controinteressati, inviando una copia della richiesta. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta d'accesso. Decorso tale termine, la Pubblica Amministrazione provvede sulla richiesta.           
Il procedimento può essere differito, per esempio quando i documenti richiesti fanno parte di un procedimento non ancora concluso.

Se la richiesta di accesso agli atti è incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, dà comunicazione al richiedente e il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

L'accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi e un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni per prendere visione dei documenti o estrarne copia.

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