Richiesta di rilascio di un titolo abilitativo
Se l'attività svolta riguarda uno o più dei titoli abilitativi sopra elencati allora è obbligatorio richiedere l'AUA. L'AUA è facoltativa solo se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazione e/o ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
Richiesta di rinnovo o modifica sostanziale di un titolo abilitativo
La Circolare Ministeriale 07/11/2013, n. 49801 chiarisce che nei casi di rinnovo e di modifica sostanziale (variazione considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore perché può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente):
- se l'attività svolta è soggetta a comunicazioni e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione o del primo titolo abilitativo di carattere autorizzatorio è obbligatorio richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera e al possesso di titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, è sempre facoltà del gestore presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera. Per gli altri titoli abilitativi è obbligatorio richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente a comunicazioni, alla scadenza o alla modifica sostanziale della prima comunicazione è facoltativo richiedere l'AUA.
- se l'attività svolta è soggetta unicamente ad autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, alla scadenza o alla modifica sostanziale del titolo è facoltativo richiedere l'AUA. In questo caso è possibile presentare apposita istanza (articolo 3, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59).
Quando è obbligatorio richiedere l'AUA, per semplificare il procedimento amministrativo la domanda deve riportare gli estremi di tutti i titoli ancora validi di cui il gestore è in possesso (siano essi comunicazioni, autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, titoli abilitativi di carattere autorizzatorio). Se le condizioni d’esercizio e le informazioni contenute in questi titoli non sono mutate, l'autorità competente farà riferimento alla documentazione già in proprio possesso. In questo caso, quindi, il gestore non deve presentare nuovamente tutta la documentazione, anzi basta autocertificare che le condizioni e i presupposti alla base di questi titoli non sono variati.